“Il Tribunale inibisce al Comune di Porto S. Giorgio l’escussione del contratto autonomo di garanzia rilasciato da Euroins Insurance JSC dal 20 novembre 2023 al 20 novembre 2024 ed ordina a quest’ultima di non pagare quanto richiesto dal Comune di Porto S. Giorgio e di non escutere la controgaranzia costituita da Marina di Porto San Giorgio S.r.l..”. É quanto scrive il Giudice Sara Marzialetti del Tribunale di Fermo nella sentenza in riforma dell’ordinanza cautelare del 13 gennaio 2025 ed in accoglimento della domanda cautelare proposta da Marina di Porto S. Giorgio S.r.l.
Una nuova appendice della vicenda giudiziaria tra Comune e il concessionario dell’approdo per gli oramai arcinoti canoni demaniali non pagati dal 2017 al 2022. Dopo la sentenza del Tar delle Marche del luglio scorso l’ente di via Veneto aveva posto all’incasso la polizza fidejussoria da 1 milione e 238 mila euro della compagnia bulgara Euroins.
Ul 29 gennaio 2025 la società Marina di Porto S. Giorgio S.r.l. proponeva reclamo avverso l’ordinanza cautelare di rigetto del ricorso dalla stessa proposto al fine di ottenere l’inibitoria, nei confronti del Comune e della compagnia assicurativa Euroins, dell’escussione della garanzia prestata a favore dell’ente pubblico e, nei confronti di quest’ultima, della controgaranzia costituita in pegno.
“Va osservato – scrive il.giudice del Tribunale fermano – che non risultano in discussione l’entità del debito di Marina di Porto S. Giorgio S.r.l., ad eccezione dell’addebito dell’imposta regionale, né l’effettiva rateizzazione dello stesso da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, cui il titolare del credito aveva delegato la procedura di riscossione, né il rispetto effettivo del piano rateale concordato da parte del debitore, ma si disquisisce solo della legittimità o meno dell’escussione della garanzia autonoma rilasciata da Euroins Insurance al creditore dei canoni derivanti da concessione demaniale marittima assegnata a Marina di Porto S. Giorgio S.r.l. e poi dichiarata decaduta per mancato pagamento.
La garanzia stipulata dalla reclamante con Euroins Insurance a favore del Comune di Porto S. Giorgio ha natura di garanzia autonoma, come riconosciuto concordemente dalle parti e come emerge dall’art. 1 del contratto in cui è indicato che “la società verserà, a semplice richiesta dell’ente garantito ed entro il termine dal medesimo indicato, l’indennizzo dovuto in conseguenza dell’inadempienza del contraente, nei limiti di massimale di garanzia”, con esclusione del beneficio di preventiva escussione del debitore principale e salva la ripetibilità in caso di somme pagate e non dovute.
Si ricava, allora, che la funzione dell’accordo è di indennizzo o di risarcimento, ossia di tenere indenne il creditore del danno economico subito, comprendendo anche somme non incluse nella obbligazione principale”.
Nel dispositivo della sentenza si legge inoltre che “il debito era stato oggetto di piano di rateizzazione a favore del debitore con Agenzia delle Entrate Riscossione, cui era stata assegnata la riscossione del credito, sicché, in assenza di inadempimento di pagamento alle scadenze concordate, la pretesa di escussione della garanzia autonomia, stante l’inattualità di inadempimento, appare abusiva e va neutralizzata mediante inibitoria.
Che la rateizzazione abbia effetto anche nei confronti dei titolari del credito o dei soggetti cessionari appare indubbio, rientrando nei poteri del concessionario della riscossione determinare le modalità di pagamento concernenti il rapporto obbligatorio impegnando costoro e risultando distonico che il termine pattuito a favore del debitore valga solo nei confronti del delegato alla riscossione e non dei titolari del credito stante l’unicità di rapporto obbligatorio”.