“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da Marina di Porto San Giorgio s.r.l., lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata”. Fine della storia. Dopo corsi, ricorsi, appelli e sentenze il decadimento del Marina srl da concessionario del porto turistico è definitivo. L’ultimo grado di giudizio a cui è ricorso il privato conferma in pieno quanto il dispositivo dal Tar delle Marche: il decreto di decadenza del maggio 2023 a firma del Segretario Generale del Comune è legittimo per inadempienza, ovvero mancato pagamento dei canoni dal 2017 al 2022 per in totale di 970 mila euro. È attesa per domani la conferenza stampa del sindaco per capire le modalità con cui il Comune gestira questa fase.
I giudici romani hanno smontato i motivi del ricorso a partire dal riequilibrio dei canoni chiesto dal Marina srl.
“L’appellante ripropone -si legge nel dispositivo – la tesi secondo cui il Comune avrebbe dovuto considerare l’istanza di riequilibrio anche perché nel calcolo dei canoni sarebbe stata erroneamente compresa una vasta area occupata da “sabbie di dragaggio”. La censura è inammissibile, prima che infondata, perché il decreto di decadenza dà puntualmente conto di come la questione dell’abbancamento della sabbia sia stata espressamente affrontata dal Tribunale con la sentenza n. 832/2018 e con le altre due decisioni gemelle del 2019. Già nei giudizi decisi da tali pronunce la società aveva dedotto che dalle superfici da sottoporre a canone andasse esclusa un’area di circa 60.000 mq. occupata da cumuli di sabbia…. Alla luce della suddetta sentenza, confermata in appello e passata in giudicato, risultano dunque infondate, se non inammissibili per violazione del giudicato, le doglianze che l’appellante continua a sollevare al fine di vedersi ridurre le aree da computare nel calcolo dei canoni”.
Inoltre i giudici hanno ” respinto il secondo motivo del ricorso, con cui l’appellante deduce che avrebbe errato il primo giudice nel dichiarare improcedibile il motivo proposto in primo grado in ordine alla prestazione della polizza fideiussoria, dato che le censure proposte contro il provvedimento di decadenza per via del mancato pagamento dei canoni, per le ragioni in precedenza esaminate, erano invece fondate”.
“Al contrario- scrivono i giudici del Consiglio di Stato – dette censure sono invece infondate, sicché, a fronte di un provvedimento di decadenza plurimotivato, come bene ha ritenuto la sentenza impugnata, non vi era e non vi è più interesse a contestare, e ad esaminare, la questione inerente alla mancata prestazione della polizza fideiussoria, sul quale poggia – in modo autonomo rispetto a quella dei canoni non pagati – il contestato provvedimento di decadenza. Il motivo, dunque, va respinto. Per le ragioni sopra esposte, con cui sono state dichiarate irricevibili dal primo giudice tutte le questioni inerenti alla determinazione del canone, e alle quali ci si richiama qui per obbligo di sintesi, va respinto anche il terzo motivo (p. 27), relativo al rigetto dei motivi di ricorso di cui al procedimento riunito, portante R.G. 539/2023, avente ad oggetto la cartella di pagamento relativa al canone demaniale del 2022”.